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Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

 

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248
del 24 ottobre 2001


Art. 1.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Articolo 119 della Costituzione

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.